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GLOSSARIO DI
DIRITTO DEL MARE

 

Bibliografia ed Annessi - Abbreviazioni ed avvertenze

 

ACQUE ARCIPELAGHE

Sono definite acque arcipelagiche le zone di mare che in un arcipelago (insieme di isole collegate tra loro in modo così stretto da formare un’ intrinseca entità geografica, politica ed economica) sono racchiuse all’interno di un sistema di linee di base arcipelagiche.

Su di esse lo Stato arcipelagico, e cioè uno Stato costituito interamente da uno o più formazioni insulari (UNCLOS 46) esercita la sua sovranità, come anche sul sovrastante spazio aereo, sul fondo e sul sottofondo marino (UNCLOS 49).

Le acque arcipelagiche, dal punto di vista giuridico, costituiscono una categoria del tutto particolare. La sovranità dello Stato, a differenza di quanto avviene per le acque interne, non è infatti completa, in quanto esso, nell’esercitare i suoi diritti, deve:

  • rispettare i diritti di altri Stati derivanti da Accordi preesistenti o concernenti consolidati interessi di pesca (UNCLOS 51);
  • permettere il transito inoffensivo delle navi straniere, al pari di quanto previsto in materia di passaggio attraverso le acque territoriali, nonché quel particolare tipo di transito non sospendibile denominato «passaggio arcipelagico» che può essere esercitato in determinati corridoi di traffico relativi a rotte usate per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o di zona economica esclusiva e un’altra parte di alto mare o di zona economica esclusiva. Il caso più importante di Stato arcipelagico è rappresentato dall’Indonesia. Hanno titolo ad uno status arcipelagico Antigua-Barbuda, Bahamas, Capo Verde, Isole Fiji, Jamaica, Maldive, Papua-Nuova Guinea, St. Vincennes e Grenadines, Isole Salomon, Trinidad e Tobago. Non costituisce viceversa uno Stato arcipelagico Malta.

Gli spazi marittimi

 

ACQUE INTERNAZIONALI
Vedi: Alto mare

 

ACQUE INTERNE

Le acque comprese tra la costa e le linee di base del mare territoriale costituiscono le acque interne (Ginevra,5,1; UNCLOS 8,1). Condizione perché esse esistano è dunque la circostanza che le linee di base non coincidano con la linea di bassa marea della costa, fermo restando, comunque, che sono giuridicamente tali anche gli specchi e le vie d’acqua esistenti sulla terraferma, quali laghi, fiumi e canali. Lo status legale delle acque interne è caratterizzato dal completo e incondizionato esercizio della sovranità dello Stato costiero, al pari di quanto avviene nell’ambito dei suoi confini terrestri. Non esiste dunque, per le navi straniere, diritto di transito inoffensivo in queste zone.
Esse devono essere preventivamente autorizzate per poterle attraversare o sostarvi, a meno che non siano costrette a far ciò in una situazione di pericolo o di forza maggiore.
Unica deroga a questo regime è il caso in cui continui a essere in vigore il preesistente diritto di transito inoffensivo in aree che, per effetto del tracciamento di linee di base rette, sono passate dallo status di acque territoriali a quello di acque interne (Ginevra I,5,1; UNCLOS, 8,2).

Vedi anche:

Baie storiche (Mediterraneo)

Bosnia-Herzegovina

 

ACQUE TERRITORIALI

La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là della terraferma e delle acque interne e, nel caso di uno Stato arcipelagico, nelle sue acque arcipelaghe su una zona di mare adiacente denominata acque territoriali (Ginevra, I,1,1, UNCLOS 2,1).
Questa sovranità si estende anche allo spazio aereo sovrastante le stesse e al loro fondo e sottofondo marino. L’ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base (UNCLOS 3).
In precedenza, pur non essendo prefissata una loro ampiezza, era previsto che quella delle 12 miglia fosse la misura massima dell’ampiezza complessiva di acque territoriali e zona contigua (Ginevra, 1, 24).
Tra i Paesi europei continuano a mantenere limiti inferiori alle 12 miglia la Germania (3 miglia tranne che nel Canale di Helgoland dove il limite è di 16 miglia), la Danimarca (3 miglia) e la Finlandia (4 miglia). Il processo storico che ha portato all’instaurarsi del regime delle 12 mg ora vigente (adottato anche da quei Paesi che, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, erano rimasti tra gli ultimi a difendere il principio dell’estensione a 3 miglia) passa attraverso le seguenti fasi di sviluppo:

  • proclama delle King’s Chamber del re inglese Giacomo I (emanato nel 1604 al ter mine della guerra con la Spagna) con cui si afferma che «entro i nostri porti, approdi, ancoraggi, baie o altri luoghi di nostro dominio (…) non sarà tollerata forza, violenza, sorpresa od offesa».
    Tale atto, con cui il Sovrano rivendicava la sovranità e proprietà su tali zone, si proponeva principalmente di delimitare, tramite una carta annessa, le Camere del Re, vale a dire le acque contigue alla costa ( narrow seas) sottoposte alla giurisdizione dell’Ammiragliato per la tutela della neutralità britannica. Non secondario era peraltro il fine di contrastare le pretese olandesi alla libertà dei mari;
  • nel XVIII sec. sulla base della teoria che rapportava l’estensione delle acque territoriali a quella che al tempo era la portata delle artiglierie terrestri («cannon shot rule »), venne consolidandosi, come norma di Diritto Internazionale, il principio del limite delle 3 miglia L’elaborazione teorica di tale principio si deve al giurista neozelandese Bynkershoek che nella «De Dominio Maris Dissertatio» del 1703 enunciò la formula secondo cui potestas terrae finitur ubi finitur armorum vis (il dominio terrestre ha termine ove finisce la forza delle armi);
  • nel corso della Conferenza dell’Aja del 1930 per la codificazione del Diritto Internazionale, pur non essendo stato raggiunto il risultato di far approvare un documento relativo all’estensione delle acque territoriali, si manifestò una comunanza di vedute tra vari Stati, nel cui ambito erano compresi Gran Bretagna e Stati Uniti, circa il fatto che il limite delle 3 miglia era quello da ritenersi conforme alle norme consuetudinarie vigenti. L’Italia si dichiarò invece a favore di un limite di 6 miglia;
  • con il «Territorial Water Jurisdiction Act» del 1878 la Gran Bretagna adottò per la prima volta, in forma ufficiale, il limite delle 3 miglia, stabilendo che fosse sotto la giurisdizione dell’Ammiragliato «ogni parte del mare aperto entro una lega marina dalla costa, misurata dal livello di bassa marea».

 

ACQUE TERRITORIALI (Mediterraneo)

Tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno adottato il limite delle 12 miglia delle acque territoriali. Nel periodo tra il 1976 e il 1990 l’Albania (che attualmente adotta il limite delle 12 miglia) aveva fissato in 15 miglia l’estensione delle proprie acque territoriali.
Anche la Siria ha ridotto a 12 miglia, con la legge n. 28/2003 del 19 novembre 2003, la propria precedente pretesa di 35 miglia di acque territoriali.
La Grecia mantiene tuttora il limite di 6 mg dalla costa stabilito con la legge 17 settembre 1936, n. 230 nel 1936. Il Governo greco, nel ratificare la Convenzione del Diritto del mare del 1982 con la legge n. 2321 del 23 giugno 1995, ha tuttavia stabilito che «la Grecia ha il diritto inalienabile, in applicazione dell’art. 3 della ratificata Convenzione, di estendere in qualsiasi momento le acque territoriali fino a una distanza di 12 miglia». Egualmente di 6 miglia è l’estensione delle acque territoriali della Turchia secondo l’art. 1 della legge n. 2674 del 26 maggio 1982, tranne che sia stabilito un limite inferiore nel Mar Egeo nei casi in cui vi sono isole greche frontiste a meno di 12 mg. dal continente.
La Turchia (che non ha comunque ratificato la Convenzione del Diritto del Mare del 1982), con tale legge si è peraltro riservata il diritto di stabilire una maggiore estensione delle proprie acque territoriali in specifiche situazioni, in conformità a principi di equità: in relazione a ciò, il limite delle 12 miglia. è stato previsto nelle zone rivierasche del Mar Nero e, nel Mediterraneo sudorientale, a Est del meridiano 029°05’E.
Quanto all’Italia, il limite delle 12 miglia è stato adottato con la L. 14 agosto 1974, n. 359.
In precedenza, il Codice della Navigazione (del 1942) prevedeva una fascia di acque territoriali di 6 miglia.
La delimitazione delle acque territoriali tra l’Italia e i Paesi confinanti, in zone in cui la distanza tra le rispettive linee di baseè inferiore alle 24 miglia, è stata attuata con:

— la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 tra Italia e Francia relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio.
L’Accordo definisce i limiti delle acque territoriali poste tra la Sardegna e la Corsica mediante una linea composta di 6 segmenti.
Il tratto iniziale della linea, passante a ovest per i punti 1 e 2 è improntato al principio di equidistanza.
Il criterio di delimitazione muta nella parte centrale delle Bocche: il punto 3, per il quale passano le congiungenti dei punti 2 e 4, è infatti spostato in prossimità delle linee di base italiane in modo da riconoscere allo scoglio francese di Lavezzi un effetto sulla delimitazione e salvaguardare le esigenze francesi di navigazione.
Il principio della soluzione equa è invece stato seguito nella zona ad est delle Bocche, laddove l’allineamento dei punti 4 e 5 e quello dei punti 5 e 6 tiene parzialmente conto delle «circostanze speciali» rappresentate dagli scogli e isolotti francesi situati al di fuori delle linee di base, prendendo in considerazione nello stesso tempo l’esigenza di salvaguardare l’operatività militare della base navale italiana di La Maddalena.

 

Le acque territoriali greche nell’Egeo.


La Convenzione ha anche a oggetto la tutela delle consuetudini di pesca dei battelli dei due Paesi in una zona comune a ovest dello stretto (Pesca (Mediterraneo));

— il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 tra la ex Iugoslavia e l’Italia, accordo, concernente la sistemazione delle questioni pendenti tra i due Paesi la cui validità è stata confermata dalla Slovenia come Stato successore (Successione tra Stati) della ex Yugoslavia.
Il Trattato fissa all’Allegato III i limiti delle acque territoriali dei due Paesi nel Golfo di Trieste.
A questo fine è stata tracciata una linea mediana corretta da «circostanze speciali», quali la necessità di consentire, nelle acque territoriali italiane, la navigazione a navi di grosso tonnellaggio in fondali adeguati.
Di fatto, in relazione alla situazione dei fondali, permangono limitazioni per l’accesso al porto di Trieste alle navi di grosso tonnellaggio (150.000 tonn. e 17 mt. di pescaggio) le quali sono costrette a passare in transito inoffensivo attraverso le acque territoriali slovene.
Ove si volesse adottare un criterio alternativo per risolvere i problemi di navigazione attualmente esistenti si potrebbe seguire la soluzione del thalweg, vale a dire della linea di delimitazione coincidente con la linea di maggior profondità del fondale (delimitazione).
Un accordo provvisorio relativo alla delimitazione laterale delle rispettive frontiere marittime, ivi comprese quelle delle acque territoriali, è stato concluso da Algeria e Tunisia l’11 febbraio 2002. Ingrandisci immagine
Da segnalare inoltre l’Accordo del 1984 tra la Francia e il Principato di Monaco che fissa l’ampiezza delle acque territoriali del Principato prevedendo un corridoio di larghezza pari alla lunghezza della costa monegasca (1,6 miglia).
Dispute per la delimitazione di acque territoriali sono ancora aperte tra Slovenia e Croazia nella zona della Baia di Pirano, nonchè tra Croazia e Montenegro nell’area compresa tra la Penisola croata di Prevlaka e le Bocche di Cattaro (canale di accesso alla Baia montenegrina di Cattaro).
Il confine delle acque territoriali tra Montenegro e Albania, pur non essendo stato definito in tempi recenti, può tuttora considerarsi quello stabilito con il Protocollo tra l’Albania e la Serbia del 26 luglio 1926 mediante una « linea dritta perpendicolare alla direzione generale della costa (che) termina alla foce del principale braccio del (fiume) Boyana».
Irrisolta è anche la questione delle acque territoriali del possedimento britannico di Gibilterra posto all’imboccatura orientale dell’omonimo stretto (Stretti e canali internazionali), appartenente alla Gran Bretagna dopo essere stato ceduto dal Regno di Spagna con il Trattato di pace di Utrecht del 13 luglio 1713.
La disputa riguarda la pretesa inglese a uno spazio di acque territoriali di 3 miglia verso l’alto mare, separato verso terra, nella Baia di Algesiras, dalla mediana con la costa spagnola. La tesi spagnola è che la Gran Bretagna non abbia titolo alla sovranità sulle acque territoriali in quanto l’articolo X del Trattato di Utrecht stabilisce che la Spagna cede alla Corona della Gran Bretagna «la città e la rocca di Gibilterra, unitamente al suo porto, postazioni difensive e fortezze (…) senza alcuna giurisdizione territoriale(…)». La Gran Bretagna sostiene invece — e questa è una posizione consolidata sin dal 1723 — che il divieto di giurisdizione territoriale debba intendersi al di là della portata dei cannoni delle fortificazioni.
Portata che al tempo era convenzionalmente stabilita in 3 miglia con riguardo al principio che rapportava l’estensione delle acque territoriali alla gittata delle artiglierie terrestri («cannon shot rule»). Spagna e Gran Bretagna hanno riaffermato i propri differenti punti di vista con dichiarazioni depositate al momento della ratifica della Convenzione del Diritto del mare del 1982.

Vedi anche:
Bosnia-Herzegovina
Palestina

 

AEROMOBILE MILITARE

Il termine indica un aeromobile utilizzato da unità delle Forze armate di uno Stato che reca i segni distintivi di quel Paese, comandato da un appartenente alle Forze armate e con un equipaggio soggetto alla disciplina militare. Gli aeromobili militari, al pari delle navi da guerra, possono esercitare in alto mare il diritto di visita e il diritto di inseguimento.
Essi godono dell’immunità di giurisdizione e sono soggetti al regime del passaggio in transito per ciò che concerne il sorvolo degli stretti internazionali.
Non possono tuttavia esercitare il diritto di sorvolo sullo spazio aereo nazionale, sovrastante le acque territoriali di un altro Stato senza espressa autorizzazione.
L’ordinamento italiano (art. 745 CN) prevede che «Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati a essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa».

Vedi anche:

Regione per le informazioni di volo (FIR)

Spazio aereo internazionale

 

Delimitazione italo-slovena

 

ALBANIA
Vedi:

Acque territoriali (Mediterraneo)

Blocco navale

Mare Adriatico

Piattaforma continentale (Mediterraneo)

Traffico e trasporto illegale di migranti in mare

Transito inoffensivo delle navi da guerra

 

ALGERIA
Vedi:
Acque territoriali (Mediterraneo)
Cavi e condotte sottomarine (Mediterraneo)
Pesca (Mediterraneo)
Transito inoffensivo delle navi da guerra
Zona contigua
Zona archeologica
Zona economica esclusiva (Mediterraneo)

 

Delimitazione acque italo-croate

 

Linea di demarcazione Sardegna Corsica

 

ALTO MARE

Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per alto maresi intendono tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne.
Per quanto ancora valida, questa nozione va vista alla luce del principio secondo cui le disposizioni relative al regime dell’alto mare non si applicano alle aree marine incluse nella zona economica esclusiva (UNCLOS 86).
In sostanza il regime della zona economica esclusiva non è pleno jurequello dell’alto mare in quanto mancante di alcune delle libertà relative. Analoga la situazione giuridica della zona contigua.
Per questo motivo si fa ricorso alla categoria più generale delle acque internazionali che comprende la zona contigua e la zona economica esclusiva, mentre si usa il termine alto mare per indicare gli spazi marini al di là della zona economica esclusiva.
L’alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri che interni, che possono esercitarvi — con l’unico limite di non intaccare le libertà degli altri Stati e di tenere nel dovuto conto i diritti connessi allo sfruttamento dell’area internazionale dei fondi marini — le attività di navigazione, sorvolo, posa di cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica (UNCLOS 87).
Ogni Stato, sia costiero che interno, ha diritto di navigare in alto mare con navi battenti la sua bandiera (UNCLOS 90) le quali sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva (UNCLOS 92, 1), a meno che sia diversamente stabilito da specifici accordi ovvero si verta in un caso in cui le navi da guerra e le navi in servizio governativo degli altri Stati si avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a titolo di diritto di visita e di diritto di inseguimento.
Ogni Stato il quale sia direttamente e gravemente minacciato da inquinamento derivante da sinistro marittimo avvenuto in alto mare, ha il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l’evenienza (UNCLOS 221).
A questo diritto fa riscontro l’obbligo, previsto da UNCLOS 192 come principio di carattere generale, di proteggere e preservare in alto mare l’ambiente marino.
L’alto mare deve essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna parte alla sua sovranità (UNCLOS 88 e 89).
Le navi da guerra possono tuttavia eseguire in alto mare attività operative, quali esercitazioni combinate, operazioni di volo con aeromobili imbarcati, sorveglianza, raccolta di informazioni, prove di armi, lancio di ordigni esplosivi da aeromobili in situazioni di necessità, tenendo nel dovuto riguardo i diritti degli altri Stati.
A tal fine è però necessario che la zona in cui si svolge l’esercitazione o in cui è stato sganciato un ordigno rimasto inesploso sia dichiarata zona pericolosa per la navigazione e il sorvolo con appropriati mezzi di diffusione internazionali.

Vedi anche:
Demilitarizzazione
Libertà dei mari
Prevenzione attività pericolose in mare
Spazio aereo internazionale
Zona pericolosa per la navigazione ed il sorvolo

ANTIMMIGRAZIONE

Vedi: Traffico e trasporto illegale di migranti


ARABIA SAUDITA
Vedi:
Golfo Persico
Mar Rosso

 

AREA INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI

Èdefinita area internazionale dei fondi marini (denominata in forma sintetica come l’ «Area») la superficie sommersa situata al di là delle zone di giurisdizione nazionale delle acque territoriali e della piattaforma continentale (UNCLOS 1,1.(1).
Le risorse localizzate nell’Area (intendendo, per esse, le risorse minerali solide, liquide e gassose, compresi i noduli polimetallici) sono considerate «patrimonio comune dell’umanità» (UNCLOS 136), in linea con la Risoluzione 2749 XXV approvata dall’Assemblea Generale delle NU il 17.12.1970, su proposta dell’Ambasciatore maltese, Pardo, nella quale è stato affermato per la prima volta il principio.
Nessuno Stato può, perciò, reclamare o esercitare forme di sovranità sull’Area o sulle sue risorse (UNCLOS 137), né può pretendere di sfruttare senza alcun vincolo la zona facendo ricorso ai principi che regolano l’alto mare.
L’Area è infatti aperta all’uso di tutti gli Stati (UNCLOS 141) in accordo con la regolamentazione stabilita nella Parte XI della UNCLOS.
Il compito di gestire lo sfruttamento delle risorse nell’Area è riservato esclusivamente all’Autorità internazionale dei fondi marini (denominata in forma abbreviata come l’«Autorità», e strutturata in forma collegiale negli organismi dell’Assemblea e del Consiglio) che si avvale, come strumento operativo, dell’Impresa internazionale dei fondi marini (UNCLOS 153) (denominata in forma abbreviata come l’«Impresa»), seguendo il sistema di sfruttamento parallelo (cosiddetto «banking system») che prevede (UNCLOS, Annesso III):

  • l’assegnazione ad uno Stato richiedente dell’attività di prospezione, esplorazione e produzione su un sito determinato;
  • ’accantonamento in favore dell’ Autorità di un secondo sito, equivalente al primo dal punto di vista commerciale, individuato dallo stesso Stato richiedente al momento di sottoporre all’ Autoritài suoi progetti di lavoro;
  • lo sfruttamento successivo da parte dell’Autorità di tale sito riservato alla propria attività mediante l’opera dell’Impresa o mediante Joint venture con Paesi terzi o cessione dei diritti di sfruttamento, dietro corrispettivo a imprese nazionali;
  • l’acquisizione da parte dell’ Autorità, in vista del trasferimento all’ Impresa, della tecnologia estrattiva utilizzata dai Paesi che operano nell’Area.


In attesa che divenisse operativo il sistema di sfruttamento suindicato, era stata prevista (UNCLOS, Annesso I) l’istituzione di una «Preparatory Commission for the International sea-bed Authority and for the International Tribunal for the Law of the Sea» (Prepcom) costituita dagli Stati che avevano firmato o ratificato la Convenzione, avente la funzione di predisporre la normativa per regolare l’attività dell’Autorità e individuare gli Stati che potessero essere qualificati come «Investitori pionieri».
Questa espressione indica (UNCLOS, Annesso II) gli Stati che, avendo svolto autonomamente attività di ricerca per l’individuazione di siti minerari, dovessero essere preferiti rispetto a Stati terzi, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, nella concessione delle licenze per lo sfruttamento di tali siti. Sono qualificati investitori pionieriGiappone, Federazione Russa, Francia, Cina, India e Korea del Sud.
L’Italia, nel firmare la Convenzione, il 10.12.1984 aveva formulato una dichiarazione secondo cui la materia del «deep sea mining» contiene «considerevoli difetti e manchevolezze cui si deve porre rimedio mediante l’adozione da parte della Commissione preparatoria di apposite regole e procedure».
Il nostro Paese aveva anche regolamentato unilateralmente la concessione di permessi provvisori di sfruttamento di zone dell’Area a imprese nazionali con la L. 20.2.85, n.41 cui è seguito, come normativa di attuazione, il D.P.R. 11.3.1988 n. 200. Nell’ambito della conclusione di accordi volti a evitare la sovrapposizione di permessi provvisori di sfruttamento di zone dell’Area con analogo tipo di licenze rilasciate da altri Paesi al di fuori del sistema previsto dalla Convenzione, l’Italia aveva stipulato una intesa («Provisional Understanding» del 3.8.1984) con Belgio, Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna, e Stati Uniti. cui era seguito, in data 14.8.1987, un analogo accordo con Unione Sovietica, Olanda, Canada e Belgio. La posizione degli Stati Uniti nei confronti della normativa sullo sfruttamento dei fondi marini (UNCLOS, Parte XI) era di non accettazione, ritenendosi che le soluzioni previste dalla Convenzione «fossero contrarie agli interessi e ai principi delle Nazioni industrializzate».
Il regime ivi previsto era considerato ispirato a principi di dirigismo economico (relativamente soprattutto al carattere burocratico e antieconomico dell’Impresa e al trasferimento obbligatorio alla stessa Impresa della tecnologia estrattiva utilizzata dai Paesi che operano nell’Area). Il punto di vista degli Stati Uniti, i quali ritenevano tra l’altro che non fosse garantita ai Paesi industrializzati un’influenza sulle future decisioni dell’Autorità adeguata ai loro interessi e che si rifiutavano perciò di accedere alla Convenzione, era condiviso da Gran Bretagna e Germania.
Tale situazione è cambiata nel momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di aderire all’Accordo relativo all’applicazione della Parte XI della Convenzione del Diritto del Mare, con Annessi, adottato a New York il 28 luglio 1994 che, sulla base di un approccio evolutivo di deregulation e di privatizzazione, riconfigura il regime di sfruttamento dei fondi marini secondo principi di economia di mercato, rinviando a una futura decisione l’attivazione dell’ Impresa che, comunque, dovrà autofinanziarsi.
Sono inoltre equiparati agli investitori pionieri i consorzi di Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna che operano in siti di sfruttamento minerario già autorizzati unilateralmente dai rispettivi Paesi.
La competenza per la soluzione delle controversie sui fondi marini è demandata (UNCLOS 187) al Tribunale internazionale del diritto del mare.

Vedi anche: Protezione del patrimonio culturale subacqueo.

 

AREA MARINA PARTICOLARMENTE SENSIBILE

Gli Stati costieri possono istituire nella propria zona economica esclusiva aree particolari chiaramente definite (UNCLOS 211, 6) in cui adottare leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento provocato da navi.
Condizione per l’istituzione di queste aree marine, che l’Organizzazione Marittima Internazionale denomina come «Particularly Sensitive Sea Area»( PSSA), è che sussistano evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona e/o al «carattere peculiare del traffico locale».
Spetta all’IMO autorizzarne l’istituzione dopo consultazioni con gli Stati (contro) interessati.
Linee guida in materia sono contenute nella IMO Resolution A.927 (22) «Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas».
Esse indicano come singoli criteri, da seguire alternativamente, quelli ecologici (quali l’unicità dell’ecosistema o la sua vulnerabilità per effetto di attività umane), sociali e economici (quali la protezione del turismo), scientifici e culturali (quali la ricerca biologica o la tutela storica).
Dopo l’approvazione dell’IMO gli Stati costieri pubblicano i limiti di tali aree particolari. L’Australia ha dichiarato PSSA la zona della barriera corallina. La creazione di tali aree può porre problemi dal punto di vista della libertà di navigazione libertà dei mari di cui godono gli Stati terzi nelle ZEE: il punto è se si tratti di iniziative realmente giustificate secondo gli standard IMO o se esse siano invece preordinate a spostare le rotte di traffico in alto mare o nelle ZEE di altri Paesi.
Differenti dalle aree particolarmente sensibili sono le «Special areas» che possono essere istituite, anche in alto mare, per la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi, in applicazione della MARPOL 73/78 (protezione dell’ambiente marino).
In queste aree speciali — tra quelle già istituite vi è il Mar Mediterraneo il Mar Nero e il Mar Rosso — sono stabiliti standard restrittivi per la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi e rifiuti solidi.

 

AREA MARINA SPECIALMENTE PROTETTA

Il Protocollo di Barcellona del 1995 sulla biodiversità, emanato nell’ambito della Convenzione di Barcellona del 1976 sulla protezione del Mediterraneo (protezione dell’ambiente marino) è dedicato all’istituzione di aree marine specialmente protette.
Esse possono essere create in qualsiasi zona di mare del Mediterraneo soggetta alla «sovranità o alla giurisdizione» degli Stati parte, comprese le zone economiche esclusive, ed anche in aree adiacenti di «alto mare».
In quest’ultimo caso la proposta deve essere avanzata, previe consultazioni, da due o più Stati interessati anche se non siano parti del Protocollo. La decisione, adottata dagli Stati parti per consenso, si formalizza con l’inclusione nella «List of Specially Protected Areas of Mediterranean Importance» (SPAMI List) ed è vincolante erga omnes.
Gli Stati interessati possono adottare nelle SPAMI misure di protezione attinenti la Convenzione di Barcellona o altri Protocolli correlati, quali la proibizione di scaricare in mare rifiuti, la regolazione del passaggio delle navi (ivi compresi la sosta e l’ancoraggio), il divieto di introdurre specie viventi non indigene, la regolazione delle attività di esplorazione del fondo o di ricerca scientifica. Particolare importanza, in considerazione della situazione della pesca nel Mediterraneo, assume la misura di regolazione o proibizione della pesca.

 

ASILO MARITTIMO Vedi: Rifugio temporaneo.

 

AUSTRALIA
Vedi:
Area marina particolarmente sensibile
Baie Storiche
Zona di identificazione marittima


AUTORITÀ INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI

Vedi: Area internazionale dei fondi marini


AUTORITÀ MARITTIMA

Secondo l’ordinamento italiano (Dlgs 19 agosto 2005, n. 196 concernente l’attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) per «autorità marittima» sono da intendere «gli uffici marittimi di cui all’articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004».
Le relative funzioni sono espletate dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Corpo facente parte della Marina Militare secondo la Legge 8 luglio 1926, n.1178 sull’Ordinamento della Marina) che in materia opera alle dipendenze funzionali del Ministero dei Trasporti.
Questo Ministero ha infatti «ereditato nel 1994, dal Ministero della Marina Mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all’uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento».

Vedi anche:
Ricerca e soccorso in mare
Transito e soggiorno nelle acque territoriali italiane

 

AZERBAJAN
Vedi: Mar Caspio

 

Responsabilità