ZONA ARCHEOLOGICA
In aggiunta ai poteri di prevenzione e repressione spettanti allo Stato costiero nell’ambito della zona contigua è ad esso riconosciuto il diritto di vietare la rimozione dal fondo del mare di oggetti di valore archeologico e storico rinvenuti in aree adiacenti le proprie acque territoriali.
La zona in cui può essere esercitata questa forma di giurisdizione finalizzata al controllo del traffico di tali oggetti è detta zona archeologica.
Essa coincide con la zona contigua, la cui estensione massima può essere di 24 miglia. dalle linee di base, e non può essere proclamata se non dopo che sia stata istituita la zona contigua medesima.
L’asportazione di reperti storico-archeologici senza il consenso dello Stato costiero costituisce una violazione delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio e nelle proprie acque territoriali(UNCLOS 303, 2) e, quindi, può essere oggetto di sanzioni.
La legislazione italiana di riferimento per la protezione dei beni archeologici in mare è costituita dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
Questa normativa, oltre a stabilire che appartengono allo Stato i beni mobili e immobili di interesse archeologico rinvenuti sui «fondali marini» delle acque interne e territoriali, all’art. 94 prevede che «Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001» (Protezione del patrimonio culturale subacqueo).
Il ministero dei Beni Culturali e il ministero della Difesa hanno stipulato, in data 14 maggio 1998, una Convenzione per ricerca archeologica in mare che attribuisce alla Marina Militare, nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, funzioni di collaborare:
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alla ricerca, alla localizzazione e all’eventuale recupero in fondali superiori ai 40 m, di beni storico-archeologici, mediante l’impiego di unità navali munite di idonee attrezzature;
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all’attività di vigilanza e di indagine per la prevenzione e la repressione degli illeciti concernenti i beni di interesse archeologico rinvenuti sul fondo marino.
Vedi anche: Ricerca scientifica in mare
ZONA COMUNE DI PESCA
Vedi: Pesca (Mediterraneo)
ZONA CONTIGUA
È la zona adiacente alle acque territoriali in cui uno stato può esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o d’immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali (Ginevra, I, 24, 1.;UNCLOS 33, 1).
Non è riconosciuta ed è perciò contestata la pretesa di alcuni Paesi, come avviene nel Mar Rosso e nel Golfo Persico di esercitare anche, nella zona contigua, giurisdizione ai fini della sicurezza nazionale L’estensione massima della zona contigua è attualmente di 12 mg dal limite esterno delle acque territoriali (24 miglia dalle linee di base) (UNCLOS 33,2).
In precedenza era prevista una ampiezza massima di 12 miglia dalle linee di base (Ginevra, I, 24,2.).
Nel caso in cui due Stati si fronteggino a una distanza inferiore alle 48 miglia, ciascuno di essi, secondo la precedente normativa in materia di delimitazione non aveva il diritto di estendere la propria zona contigua al di là della linea mediana (Ginevra I,24,2.).
La nuova normativa (UNCLOS 33,2) non ha riprodotto, questa disposizione. Nonostante questa lacuna è da ritenersi che il principio della mediana sia ancora applicabile (Delimitazione).
Altrimenti dovrebbe ammettersi che tale regola sia cambiata e che le zone contigue di due Stati frontisti il cui limite esterno delle acque territoriali disti meno di 24 miglia possano sovrapporsi.
Il che comporterebbe tuttavia problemi di esercizio di giurisdizione e di poteri di polizia.
La zona contigua, che per poter esistere deve essere formalmente proclamata, costituisce una porzione delle acque internazionali (Alto mare).
Da ciò deriva che, all’interno di essa le navi e gli aeromobili di tutte le nazioni, godano delle libertà dell’alto mare in analogia a quanto espressamente stabilito per la zona economica esclusiva (UNCLOS 58).
I battelli stranieri vi possono esercitare la pesca, a meno che lo Stato costiero non abbia proclamato la zona economica esclusiva o la zona riservata di pesca.
Le navi da guerra possono, in particolare, svolgere attività operative ed addestrative che prevedano anche l’uso di armi, senza che lo Stato costiero possa pretendere di interferire.
Resta fermo tuttavia che lo stesso Stato ha il diritto di applicare, anche in modo coercitivo, la propria legislazione in materia doganale, fiscale, sanitaria o d’immigrazione, nei confronti dei mercantili di qualsiasi bandiera, pur in presenza di navi da guerra della stessa nazionalità.
Queste potrebbero tuttavia intervenire a protezione di propri connazionali qualora l’uso della forza da parte dello Stato costiero ecceda i limiti imposti dal rispetto dei principi della necessità e proporzionalità. Problemi analoghi si pongono nell’ambito dell’esercizio del diritto d’inseguimento.
Hanno istituito zone contigue, in Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Marocco, Malta, Siria e Tunisia.
IL PROBLEMA DEL TRANSITO DELLE FORZE NAVALI NELLE ZEE
La posizione dell’Italia Al di fuori dei poteri, esplicitamente previsti e regolati dalla Convenzione del Diritto del Mare del 1982, lo Stato costiero non ha il diritto di sottoporre a vincoli, all’interno della propria ZEE, né il traffico marittimo internazionale, né il sorvolo, né «altri usi legittimi del mare come quelli correlati con le operazioni delle navi o la posa di cavi e condotte sottomarine » (UNCLOS 58,1).
Per quanto il testo della Convenzione non contenga alcuna norma che legittimi l’adozione di misure che limitino l’uso delle acque della ZEE da parte d navi da guerra d Stati terzi, da più parti è stato avanzato il dubbio che gli Stati costieri, estendendo in modo strisciante la propria giurisdizione sulla ZEE (fenomeno della creeping jurisdiction), finiscano per dare carattere territorialistico ai propri poteri assimilando di fatto la ZEE alle acque territoriali.
Da questo punto di vista potrebbero essere ipotizzabili le seguenti restrizioni agli usi militari delle acque delle ZEE:
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interdire la ZEE a Forze Navali operanti;
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consentire lo svolgimento dì esercitazioni militari previa notifica o autorizzazione;
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introdurre, sotto la specie dì provvedimenti a difesa della fauna ittica, limitazioni all’addestramento delle Forze Navali con armi attive;
- vietare il transito delle navi da guerra in aree ove sono poste isole artificiali, istallazioni o strutture destinate all’esplorazione, sfruttamento e gestione delle risorse naturali.
Nessuna disposizione proibisce tuttavia le manovre militari nelle ZEE straniere o le sottopone a preventiva autorizzazione dello stato costiero.
Da questo punto di vista è perciò da considerare illegittima la pretesa contraria avanzata da alcuni Stati come l’Iran o il Pakistan.
La posizione dell’Italia di contrarietà a tale illegittimo regime di limitazioni al Transito delle Forze navali opranti nelle ZEE è stata espressa, al momento di depositare, il 13 gennaio 1995, l’atto di ratifica della Convenzione del Diritto del Mare del 1982, con la seguente dichiarazione già fatta in occasione della firma della stessa Convenzione:
Lo Stato costiero non gode, secondo la Convenzione, di diritti residuali nella zona econo - mica esclusiva.
In particolare, i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero in tale zona non includono il diritto di ottenere la notifica di esercitazioni o manovre militari o di autorizzarle Del pari consentita deve ritenersi — in assenza di proibizione espressa — la condotta di operazioni navali, durante un conflitto armato, in ZEE di paesi neutrali, a condizione che non vi siano interferenze con i diritti di pesca o di sfruttamento di altre risorse appartenenti allo Stato costiero.
Le ZEE non possono dunque considerarsi, sulla base di tali premesse, aree soggette a smilitarizzazione o neutralizzazione.
Le navi da guerra possono inoltre esercitare nelle ZEE straniere il diritto di visita loro spettante in alto mare. |
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE)
È un’area esterna e adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità di:
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diritti sovrani (UNCLOS 56, 1, (a)) sulla massa d’acqua sovrastante il fondo marino ai fini dell’esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti;
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giurisdizione (UNCLOS 56, 1, (b)) in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell’ambiente marino.
La zona economica esclusiva (ZEE) può estendersi sino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali (UNCLOS 57).
Nel caso di acque territoriali di 12 miglia, essa avrà perciò un’estensione massima di188 miglia.
A similitudine di quanto previsto per la zona contigua, che, ove esistente, è compresa al suo interno, la ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della comunità internazionale.
Questo, a differenza della piattaforma continentale che, costituendo il naturale prolungamento sommerso della terraferma, appartiene invece ab initio a uno Stato e non deve quindi essere né occupata né proclamata (UNCLOS 77, 3).
Non esiste nessun obbligo di far coincidere ZEE e piattaforma continentale, anche se l’ipotesi normale è da ritenersi quella della completa sovrapposizione delle due aree nell’ambito del limite delle 200 mg dalle linee di base del mare territoriale, è possibile che la delimitazione del fondo marino facente parte della piattaforma continentale di uno Stato diverga da quella della colonna d’acqua sovrastante di cui lo stesso Stato ha la titolarità nell’ambito della ZEE.
Tra l’altro, tale divergenza può essere connessa alla sfasatura temporale tra un accordo di delimitazione e il successsivo, nel senso che le condizioni di fatto e di diritto poste a base della delimitazione della piattaforma continentale (stipulata, quando l’istituto della ZEE non era ancora contemplato dal diritto internazionale) possono non valere successivamente per quello della ZEE.
Da questo punto di vista un problema di divergenza si porrebbe per il confine della zona di protezione ecologica e della pesca Pesca (Mediterraneo) proclamata dalla Croazia fissandone unilateralmente l’estensione sino al limite stabilito per la piattaforma continentale italo-yugoslava dall’Accordo dell’8 gennaio 1968.
Un rilevante esempio di confine «pluriliniare» è rappresentato dall’Accordo del 1978 tra Australia e Papua-Nuova Guinea relativo agli spazi marittimi dello Stretto di Torres.
Questo accordo prevede una linea di giurisdizione tra i due Paesi, ai fini della pesca, diversa dal confine della piattaforma continentale e istituisce una «zona protetta» congiunta per la conservazione delle risorse marine.
UNCLOS 74,1 stabilisce che la delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte deve farsi per accordo in modo da raggiungere una soluzione equa.
Lo stesso articolo, al para 3, prevede che gli Stati interessati, in attesa di tale accordo, possano addivenire ad «intese provvisorie di natura pratica» (provisional understandings). Un recente esempio in materia è costituito dall’Accordo tra Algeria e Tunisia dell’11 febbraio 2002 relativo sia agli spazi di acque territoriali che a quelli di piattaforma continentale e ZEE Acque territoriali (Mediterraneo).
I diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento e conservazione delle risorse naturali spettanti a uno Stato nella propria ZEE si esplicano principalmente nel diritto esclusivo di pesca.
Le uniche limitazioni a questa incondizionata posizione di preminenza riguardano l’onere di ammettere altri Stati alla cattura della quantità di pesce disponibile in eccedenza rispetto alle proprie capacità di pesca, dando preferenza, su basi eque, agli Stati senza litorale o «geograficamente svantaggiati» (UNCLOS 62; 69 e 70).
Lo Stato costiero, nel concedere a Stati terzi l’accesso alla propria ZEE, deve inoltre prendere in considerazione la possibilità che cittadini di questi Stati abbiano esercitato abitualmente la pesca in aree della ZEE, prima della sua istituzione (UNCLOS 62, 3).
Gli Stati terzi hanno piena libertà di navigazione e sorvolo all’interno delle ZEE straniere a condizione di non intaccare i diritti dello Stato costiero, di osservare le norme da questi emanate nelle materie di propria competenza e di rispettare le zone di sicurezza stabilite attorno a isole e strutture artificiali (UNCLOS 58; 60, 6).
Le disposizioni relative al regime dell’alto mare non si applicano tuttavia alle aree marine incluse nella ZEE (UNCLOS 86).
In sostanza il regime della ZEE non è pleno jure quello dell’alto mare in quanto mancante di alcune delle libertà relative.
Per questo motivo si fa ricorso alla categoria più generale delle acque internazionali che comprende la zona contigua la ZEE, mentre si usa il termine alto mare per indicare gli spazi marini al di là della ZEE. Restrizioni alla libertà di navigazione degli Stati terzi possono in particolare essere stabiliti da parte dello Stato costiero qualora questo si avvalga — al fine di preservare i propri diritti sovrani sulle risorse naturali della ZEE, prime tra tutte quelle della pesca — della facoltà di adottare misure preventive e repressive, quali il fermo, l’ispezione e il sequestro di navi straniere in transito (UNCLOS 73).
Le sanzioni per la violazione delle norme sulla pesca nella ZEE non possono tuttavia prevedere la carcerazione o altre forme di pene corporali (UNCLOS 73, 2).
Lo Stato che procede al fermo o al sequestro di navi straniere deve prontamente notificare allo Stato di bandiera le azioni intraprese (UNCLOS 73,4).
Il rilascio è previsto dietro pagamento di cauzione o prestazione di garanzia. Nel caso in cui il rilascio della nave fermata non avvenga prontamente lo Stato di bandiera può deferire (UNCLOS 292,1) la questione della revoca del fermo:
a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo con lo Stato costiero;
in mancanza di accordo, ad una corte o un Tribunale la cui giurisdizione sia stata preventivamente accettata dallo Stato che ha proceduto al fermo (UNCLOS 287) ovvero al Tribunale internazionale per il diritto del mare. Al di fuori di questi poteri esplicitamente previsti e regolati, lo Stato costiero non ha però il diritto di sottoporre a vincoli, all’interno della ZEE, né il traffico marittimo internazionale, né il sorvolo, né altri usi legittimi del mare come «quelli correlati con le operazioni delle navi» o la posa di cavi e condotte sottomarine (UNCLOS 58,1).
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (MEDITERRANEO)
Il Mar Mediterraneo era caratterizzato, sino a circa dieci anni fa, da estese aree di alto mare.
Nessun Paese aveva infatti proclamato zone economiche esclusive, pur avendone il diritto, mentre esistevano limitate zone riservate di pesca come il «Mammellone » e o quella maltese di 25 miglia Pesca (Mediterraneo).

La ragione di ciò stava indubbiamente nella sua configurazione geografica, dato che le coste non distano in nessun punto 400 o più miglia dalle coste opposte di un altro Stato.
Di qui l’impossibilità, connessa anche al particolare regime giuridico di «mare chiuso», che qualche Stato potesse proclamare unilateralmente una ZEE dell’ampiezza di 200 mig.
L’unica ipotesi legittima non poteva che essere, quindi, quella della delimitazione consensuale realizzata mediante accordo tra gli Stati con coste opposte o adiacenti.
Ma il motivo principale andava ricercato nella necessità di preservare le esigenze di libertà di navigazione delle Forze Navali NATO che sarebbero state minacciate dalla possibile «territorializzazione» di proprie ZEE da parte di Paesi non facenti parte dell’Alleanza.
Proprio per questo l’Italia aveva assunto una precisa posizione formulando uno statement cautelativo al momento della firma della Convenzione del 1982 (v. finestra dedicata a Il problema del transito delle Forze navali nelle ZEE
la posizione dell’Italia).
Non ultima infine era la preoccupazione di innescare dinamiche che potessero turbare lo status quo del Mare Egeo caratterizzato da varie dispute tra Grecia e Turchia su estensione delle acque territoriali, delimitazione della piattaforma continentale e regime dello spazio aereo sovrastante l’alto mare.
Il fronte contrario all’istituzione di ZEE in Mediterraneo ha cominciato a incrinarsi con la creazione di zone in cui gli Stati costieri si avvalevano di parte dei diritti esercitabili nella ZEE relativamente alla protezione della pesca e dell’ambiente marino.
Le iniziative in questo senso, come specificato nelle pertinenti voci del presente Glossario Protezione della pesca-Mediterraneo e Protezione dell’ambiente marino (Mediterraneo), sono iniziate con la zona riservata di pesca dell’Algeria (1994), la zona di protezione della pesca della Spagna (1997) per poi proseguire con la zona di protezione ecologica della Francia (2003), la zona di protezione ecologica e della pesca della Croazia (2003), la zona di protezione della pesca libica (2005), la zona di protezione ecologica italiana ( 2006).
Un impulso al processo creazione di zone di giurisdizione funzionale è venuto dalla politica di gestione delle risorse marine dell’Unione Europea volta a contrastare il proliferare della pesca illegale praticata in molti casi da pescherecci di Paesi asiatici, che ha trovato riconoscimento nella Conferenza ministeriale di Venezia del 2003.
In questa sede è stata infatti emanata la «Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile della pesca in Mediterraneo» con cui gli Stati Mediterranei sono stati invitati a prendere in considerazione la possibilità di dichiarare proprie zone di protezione della pesca.
A fronte di queste iniziative costituenti un parziale esercizio dei diritti teoricamente spettanti, i seguenti Paesi hanno invece adottato iniziative di creazione di vere e proprie ZEE:
Egitto
L’Egitto, al momento della firma della Convenzione del 1982, in data 26 agosto 1983, si era già detto favorevole all’istituzione della ZEE dichiarando che è sua intenzione farlo in futuro.
Con accordo in data 17 febbraio 2003 ha poi proceduto alla delimitazione delle rispettive ZEE con Cipro costituita dalla «linea mediana ciascun puntolia. della quale è equidistante dal punto più vicino delle linee di base».
Cipro
La Repubblica di Cipro, come detto in precedenza, ha stipulato nel 2003 un accordo con l’Egitto per la delimitazione delle rispettive ZEE.
Analoga iniziativa con il Libano nel 2007: Questo accordo risulta essere contrastato dalla Turchia per motivi politici e generali.
Libano
Come detto il Libano ha stipulato il 17 gennaio 2007, un accordo con Cipro per la definizione del confine delle rispettive ZEE.
Siria
La Siria, con la legge n. 28 del 19 novembre 2003, nel ridurre l’estensione delle acque territoriali da 35 miglia a 12 miglia (Acque territoriali-Mediterraneo), ha egualmente istituito la ZEE che si estende «al di la delle acque territoriali e include l’intera zona contigua, in direzione dell’alto mare per una distanza di non più di 200 miglia misurata dalle linee di base, secondo le norme del diritto internazionale».
Tunisia
Con la legge n. 2005-50 del 27 giugno 2005 la Tunisia ha istituito la ZEE:
- nella quale esercita «diritti sovrani ai fini dello sfruttamento, esplorazione, conservazione, gestione e protezione delle risorse naturali biologiche o non biologiche delle acque sovrastanti, del fondo e del sottofondo del mare»;
- che, senza pregiudizio dei pertinenti accordi internazionali, si estende «sino ai limiti previsti dal diritto internazionale»;
- che sarà oggetto di successivi decreti di applicazione i quali, a questo fine, potranno creare zone di pesca protetta o riservata o zone di protezione ecologica, fatto salvo tuttavia l’attuale regime di zona riservata di pesca del "Mammellone";
- in cui è garantito agli Stati terzi la libertà di transito e l’esercizio degli altri diritti previsti dalla Convenzione del Diritto del Mare.
ZONA D’IDENTIFICAZIONE AEREA
È la zona di spazio aereo internazionale adiacente lo spazio aereo nazionalesovrastante le acque territoriali in cui alcuni Stati (Stati Uniti, Canada, Francia) prescrivono agli aeromobili diretti verso il proprio territorio di fornire alle autorità nazionali informazioni sul volo.
Tali prescrizioni sono stabilite, al di fuori delle procedure ICAO delle Regioni per le informazioni di volo (FIR), per esigenze di sicurezza militare.
Non è ritenuta fondata la pretesa di assoggettare alla medesima procedura gli aeromobili in transito nello spazio aereo internazionale che non siano diretti nello Stato interessato.
In periodo di crisi internazionale o di conflitto armato una zona di identificazione aerea potrebbe essere legittimamente istituita come misura di difesa legittima preventiva.
ZONA DI GUERRA
Vedi:
Zona interdetta alla navigazione
ZONA DI IDENTIFICAZIONE MARITTIMA
Nel 2005 l’Australia ha preannunciato l’intenzione di creare una sorta di frontiera marittima avanzata, in alto mare, per scongiurare l’esecuzione di attacchi terroristici contro il proprio territorio, prevedendo che i mercantili comunichino informazioni su dati identificativi, equipaggio, carico, destinazione, velocità ecc.:
- a 1.000 mg (o a 48 ore di navigazione) dalle coste se diretti verso un porto australiano;
- a 500 miglia (o a 24 ore di navigazione) dalle coste, su base volontaria, se non diretti verso un porto australiano ma intenzionati a transitare nella Zona Economica Esclusiva o nelle acque territoriali australiane;
- all’interno della ZEE, come obbligo.
In aggiunta verrebbero istituite zone di sicurezza di 500 metri attorno alle installazioni petrolifere esistenti sulla piattaforma continentale del Mar di Timor.
Il progetto australiano sembra inserirsi nell’ambito delle attività per contrastare il terrorismo marittimo o adottate dai Paesi aderenti alla Proliferation Security Iniziative.
Dal punto di vista della Convenzione del Diritto del Mare può notarsi che:
- la creazione di zone di sicurezza di 500 metri attorno alle piattaforme petrolifere è conforme agli artt. 60 ed 80 della UNCLOS;
- possono esprimersi riserve circa l’obbligo di identificazione per il transito nella ZEE;
secondo l’art. 58 della stessa Convenzione, gli stati terzi hanno piena libertà di navigazione e sorvolo all’interno delle ZEE straniere a condizione di non intaccare i diritti dello Stato costiero e di osservare le norme da questi emanate nelle materie di propria competenza. Le procedure di identificazione stabilite dall’Australia potrebbero invece essere considerate una forma di limitazione di tale libertà di transito assimilabile ad una «territorializzazione », che, tra l’altro, avrebbe un effetto imitazione su Stati intenzionati ad allargare la giurisdizione nelle proprie ZEE.
In merito alla notifica preventiva per l’ingresso nei porti nazionali, regolamentazioni sono state stabilite da vari Paesi: gli Stati Uniti per esigenze di homeland security hanno, per esempio, previsto che i mercantili di stazza lorda pari superiore alle 300 tonn. comunichino dettagliate informazioni con anticipo di 96 ore.
Per i mercantili diretti verso porti italiani prescrizioni sono contenute nel dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 (Transito e soggiorno nelle acque territoriali italiane).
ZONA INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE
Temporanee restrizioni al transito inoffensivo delle navi straniere nelle acque territoriali possono essere stabilite in via eccezionale dallo Stato costiero per esigenze di sicurezza o per consentire lo svolgimento di esercitazioni con armi (UNCLOS, 25, 3).
L’interdizione può riguardare a fortiori il passaggio nelle acque interne.
Il divieto di navigazione in queste zone deve essere adeguatamente pubblicizzato in anticipo.
Esso non deve inoltre essere discriminatorio verso specifici Paesi di bandiera delle navi in transito.
Non vanno confuse con le zone interdette alla navigazione le zone pericolose per la navigazione e il sorvolo: queste ultime ricadono infatti in acque internazionali e non comportano lo sospensione della navigazione.
Secondo la normativa italiana (art. 83 CN), la competenza a interdire con ordinanza, sia alle navi straniere che alle navi italiana, il transito e la sosta in determinate zone delle acque territoriali e interne spetta all’Autorità marittima.
Il transito può essere interdetto per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e di protezione dell’ambiente marino (Transito e soggiorno nelle acque territoriali italiane). La casistica riguarda prevalentemente interdizioni temporanee di particolari aree (già designate a questo scopo) per esercitazioni navali o aeree.
Sanzioni penali sono previste per la mancata osservanza dei divieti di navigazione.
ZONA MARITTIMA DENUCLEARIZZATA
Vedi:
Demilitarizzazione
ZONA MARITTIMA DI PACE E SICUREZZA
Vedi:
Demilitarizzazione
Demilitarizzazione (Mediterraneo)
ZONA PERICOLOSA PER LA NAVIGAZIONE E IL SORVOLO
Limitazioni alla libertà di navigazione e di sorvolo dell’alto mare non possono essere poste da alcuna nazione (UNCLOS 89).
Ogni stato può tuttavia eseguire esercitazioni con navi da guerra e aeromobili militari che prevedano l’esecuzione di tiri di artiglieria, lancio di missili o altri ordigni esplosivi e impediscano, quindi, gli usi pacifici dell’alto mare e dello spazio aereo internazionale.
Queste attività devono essere effettuate in zone predeterminate la cui pericolosità sia stata annunciata in anticipo con avviso ai naviganti o avviso agli aeronaviganti (NOTAM).
Navi o aerei di altre Nazioni hanno naturalmente la facoltà di accedere, a loro rischio e pericolo nelle zone, a condizione che si astengano dal turbare lo svolgimento delle esercitazioni. Va collocato in questo ambito il problema delle jettison areas vale a dire delle zone di acque internazionali destinate ad aree di sgancio di ordigni da parte di aeromobili militari in caso di necessità.
La questione si è posta in occasione del conflitto della Nato con la Repubblica Federale di Iugoslavia (FRY).
Nel corso delle operazioni aeree contro la FRY i velivoli partecipanti all’operazione Allied Force, di ritorno dalle missioni nei Balcani, erano autorizzati a sganciare materiale esplosivo:
- in aree di acque internazionali del raggio di 5 km, scelte in anticipo dai comandi NATO in maniera da garantire la sicurezza;
- qualora si fossero verificate situazioni di emergenza in cui i piloti NATO, a evitare i pericoli di un atterraggio in condizioni critiche, avessero avuto bisogno di sganciare ordigni esplosivi (queste situazioni si verificano di regola quando i piloti rientrano da una missione con l’armamento intatto, per non aver individuato il bersaglio o per aver rinunciato a colpirlo al fine di non causare danni ai civili).
Non v’è dubbio che lo sgancio di ordigni esplosivi in mare in situazioni di emergenza sia un fatto lecito dal punto di vista del diritto internazionale. A questo riguardo viene infatti in rilievo l’esistenza delle tradizionali cause di esclusione dell’illecito dello stato di necessità (state of necessity), della «forza maggiore e del caso fortuito» (force majore and fortuitous event) o della situazione di pericolo (distress) che, benchè non ancora codificate, sono previste nel progetto di Convenzione sulla responsabilità internazionale degli Stati elaborata nel 1996 dalla Commissione delle NU del diritto internazionale.
Egualmente lecita risulta la destinazione di aree di acque internazionali a jettison areas. La norma di riferimento è contenuta nella Convenzione del Diritto del Mare del 1982 che, all’articolo 87, n. 2, prevede che tutti gli Stati possono esercitare le «libertà dell’alto mare» (navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine, costruzione di isole artificiali, ricerca scientifica e pesca) a condizione di tenere nel dovuto riguardo gli interessi degli altri Stati.
Requisito essenziale per la tutela di tali interessi dei terzi è, come detto, la pubblicità delle attività militari compiute in acque internazionali.
Al riguardo vanno distinti gli aspetti della definizione potenziale e preventiva delle zone come le jettison areas da quelle della loro «attivazione» effettiva, a seguito del loro uso, con avvisi internazionali di pericolosità Notice to Airmen/Mariners (NOTAM/ NOTMAR) diffusi dall’Istituto idrografico della Marina ed Avvisi ai naviganti emanati dai Comandi territoriali della Marina Militare.
A questo riguardo giova ricordare l’importante precedente della Sentenza del 1949 della Corte Internazionale di Giustizia sul caso della controversia tra Albania e Gran Bretagna per lo Stretto di Corfù (49 marinai inglesi deceduti su due navi da guerra incappate in mine posizionate senza preavviso in acque territoriali albanesi soggette al regime del transito negli Stretti).
Nell’occasione la Corte affermò:
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l’obbligo dell’Albania «of notifying for the benefit of shipping in general, the existence of a mine field in Albanian territorial waters based not on the VIII Hague Convention applicable in time of war, but on the general principles of… freedom of maritime communications»;
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la responsabilità per danni (875.000 sterline) dell’Albania, per non aver fatto nulla per impedire l’evento.
Vedi anche:
Prevenzione delle attività pericolose in mare
Zone interdette alla navigazione
ZONA DI PESCA A SUD OVEST DI LAMPEDUSA «MAMMELLONE»
Vedi:
Pesca (Mediterraneo)
Zona economica esclusiva (Mediterraneo)
ZONA DI PROTEZIONE DELLA PESCA
Vedi:
Pesca (Mediterraneo)
ZONA DI PROTEZIONE ECOLOGICA
Vedi:
Protezione dell’ambiente marino (Mediterraneo)
ZONA DI RICERCA E SOCCORSO (ZONA SAR)
Vedi:
Ricerca e soccorso in mare
ZONA RISERVATA DI PESCA
Vedi:
Pesca (Mediterraneo) |