Secondo la tradizione, le Repubbliche marinare di Venezia e Genova utilizzavano in combattimento una bandiera tenuta accuratamente da parte e, pertanto, nuova e dai colori brillanti. Gli ufficiali indossavano, in quelle occasioni, gli abiti migliori e più sgargianti e alla gente era distribuita biancheria pulita. Lo scopo di quest'ultima misura era quello di ridurre i rischi di infezione da ferita, mentre per gli ufficiali e per la bandiera servivano colori vivaci e non appassiti, dal sole e dal tempo, per permettere a tutti, amici e nemici, di riconoscerli nel fumo e nella confusione dello scontro e della mischia.

A queste abitudini, vecchie di mille e oltre anni, seguì la consuetudine, nella seconda metà del XIX sec., dopo la concessione alle navi da guerra di alzare a riva il vessillo del Regno sardo piemontese, del dono della Bandiera di Combattimento da parte di città, province, comitati e associazioni legati al nome delle singole unità, ossia della "loro nave".

Cucite a mano e realizzate con tessuti preziosi, queste Bandiere sono custodite in cofani che rappresentano, a loro volta, nel rispetto degli stili del momento, vere e proprie opere d'arte degne della migliore tradizione artigiana del nostro Paese. Conservata nell'alloggio del comandante la Bandiera di  combattimento riposa per anni, talvolta per sempre, in attesa di un preciso momento, sempre uguale nei secoli, quando il più giovane guardiamarina di bordo la prende di persona e la trasferisce, pronta per essere issata nell'imminenza dello scontro dopo che la tromba ha suonato i tre squilli del posto di combattimento.

Sentendo l'esigenza di normare l'istituzione della Bandiera di combattimento, nell'ottobre del 1904, il Ministro della Marina, vice ammiraglio Carlo Mirabello, presentò al Re la seguente relazione:

«Maestà,
La consuetudine invalsa già da molti anni della offerta della bandiera di combattimento alle navi da battaglia per parte di comitati, di cittadini, di gentildonne, in rappresentanza di città, di provincie o di regioni, consuetudine che la Maestà del Vostro Augusto Genitore e S.M. la Regina Madre vollero confermare, donando la bandiera alle navi Re Umberto e Regina Margherita, rende ormai conveniente lo stabilire con sovrana deliberazione che ogni nave da battaglia della R. Marina abbia la propria bandiera di combattimento.
Qualora a V. M. piaccia approvare in massima questa nuova istituzione regolamentare, l'unito decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di V. M., provvede anche alle modalità per le funzioni di consegna ed a quelle per la conservazione della bandiera e passaggio di essa ad altra nave, qualora quella, cui la bandiera fu consegnata, venisse per vetustà ad essere radiata dai ruoli».

Il Regio decreto col quale, da Racconigi, il 7 ottobre 1904, Vittorio Emanuele III istituì la Bandiera di combattimento per le navi da guerra della Regia Marina, riportava quanto segue:

«Sentito il Consiglio superiore di Marina;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Ad ogni nave da guerra, meno quelle sussidiarie, dalla 3a classe in giù, e quelle di uso locale, sarà consegnata, durante il primo armamento o nell'epoca da stabilirsi dal Ministero, all'infuori della dotazione normale di bandiere, una bandiera nazionale che prende il nome di «Bandiera di combattimento». Questa bandiera, costruita secondo le norme regolamentari, sarà per ogni singola nave del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata nell'inventario della medesima.

La bandiera di combattimento dovrà essere di stamigna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e porterà ricamato in bianco sulla tela aderente alla inferitura la scritta «Bandiera di combattimento».

La bandiera di combattimento sarà custodita a bordo in apposito cofano o Cassetta, debitamente installata nell'alloggio del comandante o dell'ammiraglio.

Art. 2.

Alla consegna della bandiera di combattimento, fatta al comandante di ogni Singola nave, presiederà in massima il comandante in capo del dipartimento o della forza navale cui la nave è aggregata.

In caso che la nave sia isolata, fuori della sede dipartimentale, alla funzione della consegna presiederà lo stesso comandante della nave.

Dell'avvenuta consegna si compilerà apposito verbale, che verrà custodito insieme alla bandiera stessa.

Art. 3.

La consegna della bandiera di combattimento al comandante della nave verrà fatta in presenza dello stato maggiore e dell'equipaggio riunito, e se la nave fa parte di una forza navale o trova si nella sede di un dipartimento o di un comando militare marittimo, con l'intervento altresì di una rappresentanza degli stati maggiori e degli equipaggi delle altre navi presenti.

Consegnata la bandiera di combattimento al comandante della nave, essa verrà alzata a segno e salutata da una salva di 21 tiri sulle navi che possono eseguire salve e da una scarica di fucileria sulle altre navi. Essa verrà mantenuta alzata fino al tramonto nel giorno in cui avrà avuto luogo la consegna.

Art. 4.

La bandiera di combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento e: se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano anche nelle grandi solennità (festa dello Statuto e genetliaco di S.M. il Re) ed allorquando è presente a bordo S.M. il Re.

Art. 5.

La bandiera nazionale offerta ad una nave da guerra dalle LL. MM. il Re e la Regina o da qualsiasi membro della Famiglia Reale è sempre considerata come bandiera di combattimento.

Art. 6.

Le rappresentanze ufficiali della città o della regione di cui una nave porta il nome o comitati di signore o di cittadini potranno, previo il consenso del Ministero della Marina, offrire alla nave medesima la bandiera di combattimento.

Art. 7.

Allorquando una nave da guerra venga radiata, il cofano con la bandiera di combattimento e l'atto di consegna verranno depositati e custoditi nei musei navali o nelle sale di ricordi navali esistenti o da istituirsi presso i singoli dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 8.

Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato ad altra nave, a questa sarà, in seguito ad ordini ministeriali, consegnata, con le stesse formalità prescritte dal presente decreto, la bandiera di combattimento che appartenne alla nave o alle navi che portarono in passato lo stesso nome».

Nel 1912, con un ulteriore decreto - il n. 1344 del 15 dicembre - fu poi istituita la "Bandiera di combattimento" anche per le navi sussidiarie iscritte nei quadri del regio naviglio, per quelle da battaglia di classe inferiore alla 6a e, infine, per le unità siluranti. Il successivo decreto n. 708, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 120 del 23 maggio 1939, che regolava la concessione delle bandiere della Regia Marina, della Regia Accademia navale e del Battaglione San Marco si fissavano, altresì, le norme aggiornate per la concessione, confezionamento, custodia e impiego delle Bandiere di combattimento e degli Stendardi delle Unità navali della Marina. Di seguito un estratto del decreto

«VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1848, sull'uso della Bandiera nazionale da parte della Marina da guerra;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583, che istituisce la Bandiera di combattimento per le navi da guerra, modificato dal R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1344;

Visto il R. decreto in data 26 novembre 1911, che concede al Corpo delle Forze da Sbarco della Regia marina l'uso della Bandiera nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Udito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo,

Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

…Omissis…

Art. 3.

Ad ogni nave da guerra, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, e ad ogni squadriglia di M.A.S., all'infuori della, dotazione normale di bandiere, sono consegnati secondo le norme di cui agli articoli seguenti: una Bandiera nazionale che prende il nome di «Bandiera di combattimento» e uno «Stendardo».

La Bandiera di combattimento, come bandiera nazionale inalberata a bordo di una Regia nave, è emblema di onore che simboleggia il RE e la, Patria, ricorda al militare i fasti della Nazione e lo stimola ad accrescerli.

Lo Stendardo rappresenta la nave o la squadriglia nel suo complesso di uomini e di armi, nelle sue tradizioni militari, e il suo spirito guerriero.

Le decorazioni conferite all'unità sono portate dallo Stendardo secondo norme regolamentari.

Art. 4.

La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano allorquando è presente a bordo Sua Maestà il RE e nelle grandi solennità.

Lo Stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.

Esso è usato nelle seguenti circostanze:

- nelle cerimonie militari a terra, in Patria e all'estero;

- nelle cerimonie militari a bordo;

- nelle funzioni del passaggio di Comando.

Art. 5.

La Bandiera di combattimento confezionata secondo le norme regolamentari è per ogni singola nave o squadriglia di M.A.S, del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata alla nave medesima ed è offerta da Enti, Associazioni nazionali o da privati previa autorizzazione del Ministero della marina.

Essa deve essere di stamigna di ottima qualità o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e deve portare ricamato in bianco sulla tela aderente alla inferitura la scritta «Bandiera di combattimento».

Art.6.

La Bandiera nazionale offerta ad una nave di guerra o ad una squadriglia  dalle Loro Maestà il RE e la Regina o da altro membro della Famiglia Reale, è sempre considerata come Bandiera di combattimento.

Art. 7.

La Bandiera di combattimento è consegnata al comandante dell'unità alla data stabilita dal Ministero della Marina con cerimonia solenne secondo le disposizioni del regolamento su le bandiere, le insegne, gli onori e le visite.

Dell'avvenuta consegna si compila apposito verbale che è custodito insieme alla Bandiera.

Art. 8.

La Bandiera di combattimento è custodita a bordo in apposito «cofano» od astuccio.

Art. 9.

Lo Stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto è costituito da: una  freccia, un drappo, una fiamma, un nastro azzurro ed un cordone.

La freccia è la parte moralmente più importante dello Stendardo. Essa è di bronzo ed è formata da una parte cilindrica ornata dal fascio littorio e da due aquile sabaude, sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la Corona Reale.

La Corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. Sulla parte cilindrica della freccia è incisa la scritta che riporta le decorazioni concesse alla, nave, i fatti d'arme e le date relative.

Il drappo, in seta con frangia dorata, è di forma quadrata e porta nel recto la bandiera nazionale e nel verso la bandiera di bompresso. Sopra al drappo è inferita una fiamma tricolore di seta.

L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si congiungono con ghiera a vite e porta inferiormente un puntale in bronzo.

Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale è ricamato in oro il nome dell'unità e il cordone dorato con fiocchi sono annodati all'asta superiormente al drappo.

Lo Stendardo è di due grandezze regolamentari la prima per le navi corazzate e per gli incrociatori, la seconda per il naviglio sottile e per i sommergibili.

Lo. forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola allegata.

Art.10.

Lo Stendardo è fornito dal Ministero della Marina. Esso è consegnato al comandante dell'unità quando questa entra a far parte effettiva delle Forze navali.

La consegna avviene in forma solenne ed è effettuata dall'autorità, indicata volta per volta dal Ministero.

Art. 11.

Lo Stendardo è conservato in apposita custodia accanto al cofano della Bandiera di combattimento.

Art. 12.

Alle riparazioni del drappo, della fiamma, dell'asta, del nastro azzurro e del cordone dello Stendardo provvede il comandante della nave o della squadriglia di M.A.S. Ove invece sia necessario rinnovare il drappo deve rinnovarsi l'intero Stendardo meno la freccia.

Tale l'innovazione è disposta dal Ministero della marina direttamente o su proposta del comandante dell'unità.

Art. 13.

Allorquando una nave da guerra è radiata dal quadro del Regio naviglio, il «cofano» con la Bandiera di combattimento e l'atto di consegna sono depositati nel Museo della Regia Marina designato dal Ministero e lo Stendardo con le relative decorazioni viene inviato al Ministero della Marina per essere trasferito al Sacrario del Vittoriano.

Art. 14.

Quando il nome di una nave già radiata sia assegnato ad altra nave, a questa sono, in seguito ad ordini ministeriali, consegnati con le stesse formalità prescritte dal presente decreto il cofano della Bandiera ,di Combattimento e lo Stendardo che appartennero alla nave o aI1e navi che portarono in passato lo stesso nome.

Il drappo della antica Bandiera di combattimento con l'atto di consegna, resta invece nel Museo navale, mentre per la Bandiera di combattimento della nuova nave valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 15.

Il Presente decreto abroga i Regi decreti 7 ottobre 1904 n.. 583, e 15 dicembre 1912, n. 1344, ed avrà vigore dal 24 maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE».

Ad oggi, le decorazioni collettive assegnate ad unità della Marina sono le seguenti:La M.O.V.M. concessa al sommergibile Scirè il 28 aprile 1943

Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia:

Flottiglia MAS Alto Adriatico, successivamente ereditato dal Comando Motosiluranti.

Medaglia d'Oro al Valor Militare:

Torpediniere d'alto mare della Squadriglia dei Dardanelli, Spica, Centauro, Perseo, Astore, Climene; Flottiglia MAS Alto Adriatico; Regio Incrociatore corazzato San Giorgio; Regio Sommergibile Scirè.

Medaglia d'Argento al Valor Militare:

Cacciatorpediniere Zeffiro, regia Torpediniera 24 OS, Regia Torpediniera 9PN, Sommergibile F14, Reparti di terra e unità navali del Comando Superiore dell'Africa Orientale; Regia Torpediniera Calatafimi; Regia Nave Giulio Cesare; Regio Incrociatore Eugenio di Savoia; Regio Cacciatorpediniere Lanzerotto Malocello; Regio Cacciatorpediniere Ugolino Vivaldi; Regia Torpediniera Lupo; Regia Torpediniera Sagittario; Regio Sommergibile Ambra; Regio Sommergibile Platino; IV Flottiglia MAS; Flottiglia MS e MAS Canale di Sicilia.

Medaglia di Bronzo al Valor Militare:

XIII Squadriglia MAS, Cacciatorpediniere Riboty,

Croce di Guerra al Valor Militare:

Regia Torpediniera Lince