Per uniformare le denominazioni degli apparecchi di volo più pesanti dell’aria, sono date le seguenti definizioni:

  • Velivolo, indicazione generale del più pesante dell’aria;
  • Aeroplano, applicabile ai velivoli dotati di solo carrello d’atterraggio;
  • Idrovolante, applicabile ai velivoli dotati di soli galleggianti;
  • Idroaeroplano, il velivolo dotato di galleggianti e di carrello d’atterraggio.

Tale denominazione dovrà essere riservata agli apparecchi di navigazione acquea destinati a sollevarsi parzialmente sull’acqua.