Istituto “Andrea Doria”

per l’assistenza ai figli dei Marinai Caduti
(MARIDORIA)
Sede - Palazzo Marina – Piazza della Marina, 4 00196 Roma

STATUTO

Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12.02.1948 pubblicato “in sunto” sulla G.U. del 29.07.1948 n° 174.

Decreto Presidente della Repubblica del 05.09.1967 registrato alla Corte dei Conti il 21.11.1968, Atti del Governo-Registro 223-fg. 135 che approva il Nuovo Statuto.

Decreto Ministro della Difesa 04.05.1991 registrato alla Corte dei Conti il 26.06.1991 registro 28Difesa, foglio 157 che approva lo Statuto Modificato.

Decreto Ministro della Difesa 01.12.2000 pubblicato “in sunto” nella G.U. n°153 del 04.07.2001 che modifica gli articoli 3-12 e 23 dello Statuto.

Foglio Protocollo 0201698 del 11.09.2014 della Prefettura di Roma che ha approvato ed iscritto, nel registro delle persone giuridiche, le modifiche statutarie di cui all’atto pubblico repertorio n.18241, raccolta n. 8644 (articoli 2 – 3 -4- 5 – 6 -12 e 23 dello Statuto).

Foglio Protocollo 0091502 del 10.03.2021 della Prefettura di Roma che ha approvato ed iscritto, nel registro delle persone giuridiche, le modifiche statutarie di cui all’atto pubblico repertorio n.977, raccolta n.732 redatto in data 16.07.2020 dalla Dott.ssa Anna CHIAIA Notaio in Roma (articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 dello Statuto).

TITOLO I
SEDE-SCOPI-PATRIMONIO

Art. 1

L’Istituto “Andrea Doria” è un ente dotato di personalità giuridica posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Art. 2

L’Istituto, con sede in Roma, eretto ente morale in forza dell’art.13 della legge 18 luglio 1917 n.1143, rinominato “Andrea Doria” con DPR n.989 del 1948, svolge attività assistenziale in favore dei familiari bisognosi dei marinai deceduti, nonché dei militari in servizio o che abbiano prestato servizio nella M.M.I., che versino in condizioni di particolare bisogno.

Art. 3

Agli effetti del presente Statuto sono assistibili, se in stato di bisogno, nel seguente ordine di
precedenza in relazione alle disponibilità finanziarie dell’Istituto:

  1. gli orfani dei militari della Marina deceduti a seguito di lesioni o malattie contratte per causa di servizio, in servizio ed in quiescenza;
  2. i figli dei grandi invalidi della Marina (coloro che per lesioni o malattie contratte per cause di servizio risultino totalmente inabili a proficuo lavoro);
  3. gli orfani dei militari della Marina deceduti in servizio per cause non attinenti al servizio;
  4. le vedove dei caduti in guerra della Marina che all’atto del decesso del marito non avevano prole;
  5. consentendolo le disponibilità finanziarie, potranno essere concessi contributi al personale militare in servizio o che abbia prestato servizio militare nella Marina che si trovi in particolari e documentate situazioni di bisogno.
 

Art. 4

L’assistenza si attua mediante:

  1. la concessione di un sussidio annuale;
  2. la corresponsione della retta entro i limiti di spesa stabiliti, agli orfani studenti presso Istituti di istruzione come convittori;
  3. la eventuale concessione agli orfani di premi di profitto negli studi;
  4. la concessione di eventuali contributi in casi di comprovata particolare necessità;
  5. l’assegnazione di un contributo finale alla cessazione dell’assistenza.

Art. 5

L’assistenza agli orfani cessa al compimento del 26° anno di età, o prima se contraggono matrimonio; è concessa a vita agli orfani inabili permanentemente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

L’assistenza può essere ridotta, sospesa o anche revocata in caso di mutate condizioni economiche; per contro può essere aumentata, in casi eccezionali, quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità e l’opportunità.

Art. 6

L’entità dei vari contributi ed il diritto all’assistenza vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione in sede di discussione dello stato di previsione del bilancio annuale, avendo cura di destinare complessivamente alle finalità su indicate una quota/parte dello stesso bilancio non inferiore al 70% delle entrate.

Nell’ultimo periodo dell’Esercizio Finanziario, in base alla constatata situazione finanziaria dell’Istituto, può essere concesso un contributo integrativo al sussidio annuale, commisurato al reddito famigliare degli assistiti.

Art. 7

Il patrimonio dell’Istituto è costituito da beni immobili e mobili di proprietà.

Le entrate dell’Istituto sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie sono costituite dai redditi patrimoniali.

Le straordinarie da:

  1. contributi volontari mensili e occasionali del personale militare;
  2. offerte, lasciti e donazioni dello Stato, di enti o privati;
  3. sovvenzioni del Ministero della Difesa.

TITOLO II
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE


Art. 8

L’Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione presieduto da un Ammiraglio del servizio permanente o in quiescenza e composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a otto, scelti tra gli Ufficiali ammiragli e superiori della Marina militare nonché tra i Dirigenti e Funzionari del Ministero della Difesa.

Ad uno dei Consiglieri è attribuita la carica di Vicepresidente. Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei componenti, eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Marina.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.


Art. 10


Le prestazione di tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 11

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sostituire i membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi motivo, siano impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

  1. Investimenti:
    1. investimenti di somme liquide in titoli di Stato italiani od esteri e, comunque, in Paesi che abbiano almeno le stesse caratteristiche di garanzia dello Stato Italiano oppure in titoli obbligazionari non subordinati emessi da primari istituti bancari e/o da primarie aziende internazionali aventi rating almeno equivalente a quello dello Stato Italiano;
    2. investimenti di somme liquide in Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (fondi comuni di investimento) obbligazionari bilanciati, promossi o gestiti da primari gruppi bancari e/o primarie management companies internazionali;
    3. investimenti di somme liquide in polizze di assicurazione di capitalizzazione o di ramo I gestite da primarie compagnie di assicurazione ed aventi garanzia del capitale investito;
  2. accettazioni di sovvenzioni, lasciti, donazioni o simili;
  3. acquisto, vendita, affitto e permuta di beni immobili;
  4. bilancio di previsione e conto consuntivo;
  5. approvazione di contratti per un importo superiore a 10.000,00 euro relativi all’attività dell’Istituto;
  6. ratifica degli atti di urgenza compiuti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
  7. adozioni di atti transattivi;
  8. autorizzazione a stare in giudizio;
  9. assunzione, sospensione, licenziamento di personale a carico;
  10. assunzioni di prestiti;
  11. reclami degli assistiti;
  12. proposte di modifiche allo Statuto;
  13. proposte concernenti i regolamenti necessari per l’applicazione dello Statuto;
  14. iniziative intese a procurare proventi all’Istituto ed a svolgere allo scopo opportuna opera    di propaganda.

 

Art. 13

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo, di massima, ogni semestre. Le seconde ogni volta che siano ritenute necessarie dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che sia effettivamente presente almeno la metà dei componenti del Consiglio, oltre il Presidente o il Vicepresidente. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni si intendono approvate quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello di chi presiede la riunione.

Le votazioni, se ritenuto necessario dal Presidente, possono aver luogo a scrutinio segreto.

Art. 15

I membri del Consiglio di amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né possono prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti od affini fino al quarto grado.

In caso di violazione al disposto del precedente alinea la delibera è nulla.

Art. 16

Il processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario, firmato dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio di amministrazione presenti.

 

Art. 17

Il Presidente rappresenta legalmente l’Istituto e ne ha la firma. Egli, avvalendosi del personale preposto:

  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  2. stipula contratti nei limiti degli stanziamenti del bilancio ed in conformità alle norme statutarie, regolamentari ed alle deliberazioni consiliari;
  3. ordina il deposito in conto corrente delle somme disponibili ed i prelievi in relazioni alle occorrenze;
  4. sorveglia la riscossione delle entrate, ordina le spese, firma i relativi mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle norme statutarie, regolamentari ed alle deliberazioni consiliari;
  5. vigila affinché le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni consiliari siano da tutti osservate;
  6. prende tutte le decisioni inerenti alla direzione ed amministrazione dell’Istituto per le quali non siano necessarie deliberazioni consiliari;
  7. può, in caso di urgenza, adottare, per la tutela degli interessi morali ed economici dell’Istituto, sotto la sua personale responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a chiederne la ratifica nella prima riunione.

Il Presidente, inoltre, ha facoltà, per problemi di stretta pertinenza dell’Istituto, di prendere contatti con le competenti Autorità, Comandi ed Enti del Ministero della Difesa e della Marina militare.

Art. 18

Il Presidente in caso d’assenza o d’impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente, per l’esplicazione delle funzioni amministrative si avvale dell’opera di un Tesoriere, Ufficiale del Corpo di Commissariato, e degli Ufficiali che prestano servizio presso l’Istituto.


TITOLO III
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO


Art. 19


L’Esercizio Finanziario dell’Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20

L’Istituto terrà aggiornato l’inventario dei beni immobili e mobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con i titoli relativi.

Art. 21

L’Istituto, almeno due mesi prima della chiusura dell’anno finanziario in corso, predispone il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo il quale viene sottoposto all’approvazione preventiva del Consiglio di amministrazione, alla verifica del Collegio dei revisori, all’approvazione definitiva del Consiglio di amministrazione e inviato al Ministero della Difesa ai sensi degli artt. 1 e 25.

Art. 22

L’accertamento delle entrate, la riscossione e il versamento, devono essere fatti dal Capo servizio amministrativo secondo il regolamento dell’Istituto.

Art. 23

Le somme eccedenti i bisogni di cassa normali dell’Istituto devono essere depositate presso istituti di credito, oppure investite:

  1. in titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano o di Paesi che abbiano almeno le stesse caratteristiche di garanzia dello Stato italiano;
  2. in titoli obbligazionari non subordinati emessi da primari istituti bancari e/o da primarie aziende internazionali aventi rating almeno equivalente a quello dello Stato italiano;
  3. in organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) (fondi comuni di investimento) obbligazionari bilanciati, promossi o gestiti da primari gruppi bancari e/o primarie management companies internazionali;
  4. in polizze di assicurazione di capitalizzazione o di ramo I gestite da primarie compagnie di assicurazione ed aventi garanzia del capitale investito;
  5. in beni immobili.

Art. 24

L’Istituto deve predisporre ogni anno, entro il mese di marzo, il bilancio consuntivo, il quale viene sottoposto all’approvazione preventiva del Consiglio di amministrazione, alla verifica del Collegio dei revisori, all’approvazione definitiva del Consiglio di amministrazione e inviato al Ministero della Difesa ai sensi degli artt. 1 e 25.

TITOLO IV
DELLA TUTELA E DELLA VIGILANZA DELLO STATO


Art. 25

Sono soggetti al controllo del Ministro della Difesa:

  1. l’utilizzo dei contributi ministeriali eventualmente concessi;
  2. le modifiche statutarie dell’Ente.   
 

Art. 26

Il riscontro della gestione finanziaria e contabile dell’Istituto è effettuato da un Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della Difesa e composto di tre membri di grado o qualifica non inferiori a quelli dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e due proposti dal Capo di stato maggiore della Marina.

I Membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori verifica il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo relazione ai fini
dell’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di cui agli artt. 21 e 24.

Art. 27

L’Istituto per l’esplicazione dei suoi scopi si avvale dell’uso degli immobili e delle dotazioni nonché del personale che il Ministero della Difesa mette a sua disposizione.

Art. 28

Il presente Statuto sostituisce quello precedente dell’Istituto “Andrea Doria” che viene pertanto abrogato.