
Con la trasformazione dello strumento militare in professionale sono state create le
Forze di Completamento. Le Forze di Completamento della Marina Militare sono composte sia dal personale della Forza in Congedo della Marina Militare collocato nelle Posizioni di Complemento, per gli Ufficiali ed i Sottufficiali, e Congedo Illimitato, per il Personale di Truppa, che in ogni caso sia soggetto ad obblighi di servizio in tempo di pace (visualizza i limiti di età) sia dalle persone in possesso di particolari professionalità che accedono al bacino della “Riserva Selezionata”.
GENERALITA’
Possono entrare a far parte delle “Forze di Completamento” i militari delle categorie del congedo sopraccitate che abbiano fornito, all'atto della cessazione dal servizio, oppure in tempi successivi, esprimendo la
volontà di adesione alle Forze di Completamento utilizzando l’apposito modulo (Visualizza il modulo in formato pdf), è comunque possibile recedere dalla propria adesione in ogni momento seguendo la procedura indicata nel modulo stesso.
La disponibilità specifica al richiamo (attualmente possibile per i soli Ufficiali) deve essere rinnovata annualmente attraverso la "dichiarazione di disponibilità annuale" (Visualizza la dichiarazione in pdf).
L’adesione alle Forze di Completamento e la
dichiarazione di disponibilità annuale comportano l’inserimento in un elenco dal quale la Marina Militare seleziona, in relazione alle esigenze funzionali e numeriche, compatibilmente con le risorse assegnate, le figure di interesse per ripianare le carenze che si possono venire a creare nel proprio organico. Una volta individuato il personale necessario, invia agli stessi un “preavviso di richiamo” che ne specifica il periodo, la durata ed il Comando presso il quale prestare servizio. Il personale selezionato qualora accettasse il richiamo dovrà rilasciare in forma scritta una “dichiarazione di assenso”, viceversa dovrà rilasciare sempre in forma scritta una dichiarazione di impossibilità al richiamo. Si precisa che quest’ultima non comporta l’esclusione da eventuali richiami successivi, salvo che non venga ripetuta per più di due volte.
Il rapporto d'impiego con il personale richiamato è a tempo determinato ed è basato sulla volontarietà al richiamo da parte degli interessati. Il personale richiamato è soggetto a tutte le disposizioni di legge per i pari grado in servizio ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro,
al trattamento economico spettante dei pari grado in servizio ed alla riserva di posti per pubblici concorsi (Art. 4 comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490) giusta artt. 25 e 26 del D.Lg. 8 maggio 2001 n. 215 (visualizza stralcio del D.Lgs. in pdf).
MODALITA’ PER ISCRIZIONE
Per quanto riguarda i militari in servizio gli stessi, all'atto del congedo, devono sottoscrivere il modulo di disponibilità, anche qualora non volessero aderire, presso il Comando di appartenenza. Il Comando farà pervenire al competente Centro di Mobilitazione tale dichiarazione per l’iscrizione nei ruoli delle Forze di Completamento Volontarie.
Coloro che sono già in congedo e che non hanno avuto l'opportunità per qualsiasi motivo di sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità al richiamo o che all’atto del congedo non avessero inizialmente deciso di aderire, possono comunque in qualsiasi momento, fermi restando i già citati limiti di età, dichiarare la propria disponibilità compilando e presentando il modulo di domanda al seguente indirizzo:
MARINA MILITARE
Direzione per l'impiego del Personale Militare della Marina
1° Dipartimento 4° Ufficio Sezione Mobilitazione
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
( maripers@postacert.difesa.it )
LIMITI DI ETA’
Nella seguente tabella sono riportati i limiti di età del personale con obblighi di servizio in tempo di pace:
Ruolo |
Posizione di Stato |
Grado |
Limite di età |
Riferimenti Normativi |
Ufficiali |
Complemento | Ufficiali Superiori | 55 anni | Tabella 4 di cui all’art. 61 legge 10 aprile 1954, n. 113 |
Ufficiali Inferiori | 50 anni |
Marescialli |
Tutte le posizioni | Tutti | 65 anni | Art. 48 secondo comma Legge 10 maggio 1983, n. 212 * |
Sergenti | Tutti |
Truppa | Provenienti dal SP | Art. 29 comma 2 D.Lgs 12 maggio 1995, n.196 * |
Congedo Illimitato | Volontari | 45 anni | Art. 13-ter D.Lgs 8 maggio 2001, n. 215* |
Provenienti dalla Leva | 39 anni | Art. 9 DPR 14 febbraio 1964,n. 237* |
* giusta D.M. 18 aprile 2006
Si precisa che possono essere richiamati in servizio:
-
Gli Ufficiali che:
- abbiano un’età che consenta loro di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella Riserva di Complemento;
- abbiano riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “Superiore alla media”, se valutati con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutati con rapporto informativo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al corpo, al ruolo di appartenenza.
-
I Sottufficiali ed i Volontari provenienti dal Servizio Permanente che:
- non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
- non siano incorsi nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo Armato dello Stato, d’autorità o d’ufficio;
- siano riconosciuti in possesso delle idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e abilitazioni di assegnazione.
-
I militari di truppa che:
- godano dei diritti civili e politici;
- non abbiano riportato condanne ovvero abbiano procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- non abbiano procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni;
- non abbiano provvedimenti di proscioglimento, d’autorità o d’ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- siano in possesso di idoneità fisico-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di Volontario in Ferma Prefissata di un anno;
- siano risultati negativi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- siano in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 35 comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
ESCLUSIONI
Non può presentare domanda:
- Chi presti o abbia successivamente prestato servizio nelle
Forze di Polizia o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Chi appartiene al
Ruolo Normale Mobile della Croce Rossa Italiana.;
- Chi presti o abbia successivamente prestato servizio in altra
F.A. o nella
G.D.F.;
- Chi appartiene alla Forza in Congedo della Marina Militare collocato nelle posizioni di
Ausiliaria; Riserva, Riserva di Complemento;
- Chi sia stato dimesso dal servizio
d’autorità o per
infermità.