​​Ultimo aggiornamento: 24.05.2023


 

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del D.Lgs. 33/2013.

Autocertificazione

Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)".
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in particolare:
1. L'organo responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle "amministrazioni procedenti" all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dello Stato Maggiore della Marina.

Per informazioni:

Telefono: 06/3680.4442
06/3680.3084
Posta Elettronica Istituzionale: urp@marina.difesa.it
Posta Elettronica Certificata Istituzionale: maristat@postacert.difesa.it

Entro trenta giorni, l'Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di controllo provenienti dalle "amministrazioni procedenti".

2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:

a. L'Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato;
b. la firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio;
c. la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
d. vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Modulistica:


Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.


I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza